Coltelli in montagna, Governo verso la marcia indietro

Coltelli in montagna: Il Governo verso la marcia indietro – allarga il perimetro del “giustificato motivo” con un emendamento – e per fungaioli, cacciatori, escursionisti buone notizie in quanto con l’aggiornamento del Dl Sicurezza potranno continuare ad usare alcuni tipi di coltelli. Ma solo in presenza di un giustificato motivo. Sono i serramanico con lama a un solo taglio, punta acuta, lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, dotati di blocco della lama oppure apribili con una sola mano; a lama fissa, affilata o appuntita, di lunghezza superiore a otto centimetri.
Nelle scorse settimane si è alzato un bel polverone sulla questione. Lo stesso presidente generale del Cai, Antonio Montani, aveva richiesto una revisione del Decreto Sicurezza in tale materia
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La norma originaria
Il Consiglio dei Ministri lo scorso 5 febbraio con il nuovo Decreto-Legge “Sicurezza” ha modificato in modo significativo la legge n. 110/75 in materia di armi e strumenti atti ad offendere. Tra le novità più importanti vi sono l’introduzione di nuove soglie dimensionali, l’estensione dei divieti e un inasprimento delle sanzioni.
A lama fissa
Sul porto di coltelli a lama fissa non ci sono modifiche: serve sempre il “giustificato motivo”. Se lo avete con voi in montagna, ricordatevi di non portarlo addosso al “terzo tempo” per un birretta al bar. Per giustificato motivo si intende una ragione concreta e dimostrabile che renda necessario avere il coltello in relazione all’uscita e al contesto. Cosa che resta sempre a incerta interpretazione per una formula così vaga!
Porto e non trasporto, quest’ultimo consentito (in uno zaino, nel bagagliaio dell’auto, ecc). Per porto ovviamente significa averlo in tasca, alla cintura, comunque a portata di mano.
La novità per i coltelli a lama fissa riguarda l’inasprimento di pena. Se si viene beccati senza giustificato motivo con un coltello eccedente gli 8 centimetri di lunghezza la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. Con ulteriori pene accessorie, come la sospensione fino a un anno del porto d’armi (o divieto di conseguirlo) o della patente di guida.
I pieghevoli…
Vietato a chiunque il porto, anche con giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione di tutti gli strumenti con lama pieghevole, a un taglio e a punta acuta, di lunghezza uguale o superiore ai 5 cm e che abbiano una di queste caratteristiche:
- meccanismo di blocco della lama
- apertura a scatto
- apribili a una mano
La pena prevista è la reclusione in carcere da 1 a 3 anni.
Ma, come detto, è stato un presentato un emendamento e le cose dovrebbero cambiare…



